Con l’entrata in vigore del D.L n.185/2008 è stato introdotto l’OBBLIGO:
per le imprese costituite in forma societaria ( Srl, snc, sas, Spa) di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese entro il 29.11.2011;
per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini o collegi, entro il 29 novembre 2009.
Premettendo e rimarcando che, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 comma 6 del D.L n.185/2008, la comunicazione dell’indirizzo PEC riguarda comunque tutte le società evidenzio che la disposizione prevede due modalità di adempimento, a seconda delle condizioni di costituzione delle società.
In particolare:
per le società di nuova costituzione tale obbligo prevede l’indicazione dell’indirizzo di posta certificata nel momento stesso in cui si iscrivono al registro delle imprese; l’indirizzo Pec dovrà essere, pertanto, comunicato al notaio che avrà cura di iscriverlo nel riquadro 5 del modello S1 (in tal caso non deve essere comunicato nulla entro il 29.11;
per le società già esistenti, invece, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 29 novembre 2011, cioè entro tre anni dalla entrata in vigore del D.L 185/2008; la comunicazione dovrà avvenire mediante la compilazione del riquadro 5 del modello S2